LE BARRIERE
Individuazione del potenziale per l’efficienza energetica in Italia:
L’efficienza energetica rappresenta l’asse più importante negli sforzi per decarbonizzare il sistema energetico globale e raggiungere gli obiettivi climatici: coerentemente con l’obiettivo fissato dall’IEA di limitare a lungo termine l’aumento della temperatura globale di non più di 2 gradi, il contributo maggiore alla riduzione delle emissioni – pari al 40 per cento – viene all’efficienza energetica.
C’e’ un grande potenziale per l’efficienza energetica negli edifici. In questo settore le nuove costruzioni e le riqualificazioni energetiche rappresentano non solo una importante fetta del mercato della green economy ma anche il campo di sperimentazione ed attuazione delle tecnologie innovative oggi a disposizione. L’indagine ENEA-Confindustria sull’offerta di prodotti e servizi per l’efficienza energetica ha evidenziato un incoraggiante clima di fiducia da parte delle imprese, le cui aspettative per il prossimo triennio risultano buone: oltre un terzo di esse prevede infatti di aumentare i propri investimenti rispetto agli ultimi tre anni .
Il risparmio energetico negli edifici sara’ in futuro nuovo dei principali drivers di sviluppo con 12,8 miliari di investimenti previsti nei prossimi tre anni ( L’utente finale e le tecnologie di risparmio energetico) .
Individuazione delle normative in materia di efficienza energetica e dello stato di applicazione :
A fronte della grande importanza sia in termini economici che ambientali che riveste l’efficienza energetica esistono ancora oggi distonie organizzative nell’applicazione delle numerose disposizioni di legge in materia da parte degli Enti preposti .
La filiera della green economy comprende gli aspetti della progettazione, dell’installazione e della gestione dei sistemi edificio-impianto .
Per la progettazione di edifici energeticamente efficienti , sostenibili e smart sono disponibili oggi sia competenze professionali specifiche da parte dei progettisti del settore che tecnologie innovative .
Ma il mercato della progettazione e’ condizionato dalla piena osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte degli Enti deputati ossia i Comuni .
Sin dalla legge n. 10/91 e con le successive disposizioni di legge e’ stato affidato ai Comuni il compito di controllo in fase di richiesta di titoli abilitativi edilizi della qualita’ edilizia degli edifici nuovi e la verifica che gli stessi rispondano ai requisiti minimi di prestazione energetica dettati dalle leggi in materia. Ma agli stessi Comuni sono stati nel tempo ( ad es. dal D.Lgs. n. 115/2008 e dal D.Lgs. n. 102/2014 ) affidati compiti di attuazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio comunale e nel territorio comunale.
Per dar corso a tali adempimenti i Comuni dovrebbero istituire “ uffici energia” dedicati con le competenze di carattere pubblicistico e di carattere privatistico o in alternativa o nei casi in cui non vi sia l’ obbligo di nomina affidare le mansioni previste a soggetti forniti delle competenze specialistiche o appositamente formati .
Individuazione delle barriere per l’applicazione delle normative e delle conseguenze negative dello stato dell’arte:
Se a fronte di tale corpus normativo e legislativo i Comuni non esercitano il prescritto controllo della qualita’ edilizia delle costruzioni si ha come conseguenza a livello generale :
- l’impossibilita’ per i cittadini ed acquirenti , l’utenza finale, di conoscere la qualita’ edilizia delle proprie abitazioni
- la mancata attribuzione da parte del mercato immobiliare di un maggior valore immobiliare agli edifici energeticamente piu’ efficienti e quindi di classe energetica elevata , vista l’ insufficiente informazione e sensibilizzazione dei cittadini ;
- la disincentivazione dei costruttori piu’ lungimiranti ad investire in edifici ad alta efficienza e sostenibilita’ a fronte di una domanda orientata spesso sul mercato tradizionale;
- il ritardo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza energetica e di emissioni a livello nazionale ( il PAEE 2015 indica in 2,438 Mtep/anno i risparmi conseguenti all’applicazione del D.Lgs. n. 192/05 negli anni 2005-2013 ) .
Le negativita’ evidenziate non solo rappresentano una delle barriere allo sviluppo della green economy ed alla realizzazione di costruzioni ad alta efficienza e sostenibilita’ ma non consente neanche di verificare che il mercato delle costruzioni sia almeno costituito da edifici realizzati secondo i requisiti minimi di legge , incentivando indirettamente la possibilita’ di evasione dagli obblighi di legge privilegiando risparmi economici a fronte della richiesta qualita’ energetica .
La mancata applicazione delle disposizioni di legge quali il D.Lgs. n. 192/05 e la legge 10/91 e la mancanza di uffici tecnici dotati di figure professionali con specifiche competenze per il controllo dei progetti in fase di presentazione , in corso d’opera ed a fine dei lavori , incentiva involontariamente o l’evasione dagli obblighi in fase progettuale, o la produzione di atti professionali non conformi alle disposizioni di legge ed in fase di esecuzione o la difformita’ dai progetti presentati o realizzazioni prive di alcun controllo di qualita’ e conformita’ .
Cio’ determina una pesante perdita di occasioni professionali per i progettisti del settore energetico-impiantistico e la sottrazione di un mercato professionale, altrimenti disponibile , delegato a progettisti con competenze incongrue rispetto alle specificita’ richieste che assicurano solo gli aspetti meramente formali degli adempimenti , con la conseguenza della perdita di mercato per le prestazioni qualificate derivanti da percorsi di studio specialistici e professionalita’ acquisite .
Tale situazione porta ad una analoga contrazione e dequalificazione del mercato per il settore dell’installazione impiantistica e della produzione dei componenti relativi all’efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili.
Per i Comuni la mancata istituzione di uffici energia non consente dal punto di vista privatistico di esercitare la politica energetica dell’Ente e conseguentemente di gestire l’energia nel patrimonio comunale in modo efficiente anche nel caso in cui non vi siano obblighi specifici di nomina .
Analogamente avviene nella P.A. statale e comunque nei soggetti obbligati nel settore terziario, industria, ecc..
Ricordiamo che la legge 10/91 all’art. 19 prevedeva la nomina obbligatoria al di sopra di determinate soglie di consumi energetici di una figura professionale , il responsabile della conservazione ed uso razionale dell’energia, che ha il compito principale di istituzione della contabilita’ energetica e di individuazione dei possibili intervento di efficientamento energetico del patrimonio comunale.
Nella attuale realta’ in cui le risorse nazionali ed i trasferimenti ai Comuni sono sempre piu’ esigui la presenza di tale figura in un Comune costituisce un key driver per l’accesso ai fondi europei e nazionali da parte dello stesso Comune , nell’ambito congruente di una pianificazione strategica adottata . Cio’ attribuisce garanzia di effettivita’ ed efficacia ai finanziamenti pubblici erogati in presenza di soggetti in grado di progettare e gestire gli interventi richiesti e finanziati . In tal senso si ritiene che la presenza di tale figura debba costituire una condizionalita’ all’accesso ai finanziamenti nazionali o regionali nel settore dell’energia .
Anche per progetti innovativi quali “Smart Cities and Communities” , in considerazione sia dell’aspetto preminente energetico di un master plan per la smart city che delle competenze interdisciplinari richieste arricchiscono la figura dell’ Energy Manager del Comune di nuove mansioni relative allo “ smart city designer “ , la cui presenza e’ un importante fattore di successo per il progetto della Citta’ . Lo sviluppo delle smart grids , dei sistemi di produzione dell’energia da fonti rinnovabili , la gestione dei sistemi di energia di distretti energetici , la mobilita’ elettrica richiedono nuove professionalita’ ingegneristiche ad altissimo profilo di innovazione che possono esplicarsi unicamente in presenza dell’adozione da parte del governo comunale di pianificazioni orientate alla trasformazione in una smart city.
Anche in questo caso l’evasione dalla nomina dell’ Energy Manager che sia un ingegnere dipendente o un consulente esterno impedisce al Comune ed al territorio di poter usufruire di tali competenze e conduce alla necessita’ di rivolgersi direttamente a grandi players nazionali ed alle aziende del settore o spesso alla surroga con ruoli impropri da parte della componente politica e/o dei soggetti piu’ sensibili ai temi .
Appare evidente come nei Comuni in cui non vi sia l’obbligo di nomina si ritiene comunque importante la presenza di personale tecnico qualificato deputato agli aspetti anche pubblicistici e privatistici della gestione razionale dell’energia e quindi anche alla promozione della partecipazione ad iniziative europee e nazionali in tema di efficienza energetica.
Il mercato della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e privato e delle diagnosi energetiche, previste in ossequio al D.Lgs. n. 102/2014 , richiede ulteriori figure professionali quali l’E.G.E. e l’Energy Auditor per dar corso agli adempienti previsti.
Anche in questo caso le professionalita’ presenti o non trovano un idoneo mercato in base alle potenzialita’ previste o sono sostituite da soggetti commerciali o impropri.
L’indagine del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri promossa dal Gruppo di Lavoro Energia , promossa dal nostro Presidente, membro del gruppo, ha delineato e dimostrato con evidenza la situazione su descritta .
Documento: INDAGINE CNI EFFICIENZA ENERGETICA (Gennaio 2017)