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LE BARRIERE

immagine barriere

Individuazione del potenziale per l’efficienza energetica in Italia:

L’efficienza energetica rappresenta l’asse più importante negli sforzi per decarbonizzare il sistema energetico globale e raggiungere gli obiettivi climatici: coerentemente con l’obiettivo fissato dall’IEA di limitare a lungo termine l’aumento della temperatura globale di non più di 2 gradi, il contributo maggiore alla riduzione delle emissioni – pari al 40 per cento – viene all’efficienza energetica.

C’e’ un grande potenziale per l’efficienza energetica negli edifici. In questo settore le nuove costruzioni e le riqualificazioni energetiche rappresentano non solo una importante fetta del mercato della green economy ma  anche il campo di sperimentazione ed attuazione delle tecnologie innovative oggi a disposizione. L’indagine ENEA-Confindustria sull’offerta di prodotti e servizi per l’efficienza energetica ha evidenziato un incoraggiante clima di fiducia da parte delle imprese, le cui aspettative per il prossimo triennio risultano buone: oltre un terzo di esse prevede infatti di aumentare i propri investimenti rispetto agli ultimi tre anni  .

Il risparmio energetico negli edifici sara’ in futuro nuovo dei principali drivers di sviluppo con 12,8 miliari di investimenti previsti nei prossimi tre anni ( L’utente finale e le tecnologie di risparmio energetico) .

Individuazione delle normative in materia di efficienza energetica e dello  stato di applicazione :

A fronte della grande importanza sia in termini economici che ambientali  che riveste  l’efficienza energetica esistono  ancora oggi  distonie organizzative nell’applicazione  delle numerose disposizioni di legge in materia da parte degli Enti preposti .

La filiera della green economy   comprende gli aspetti  della progettazione, dell’installazione e della gestione dei sistemi edificio-impianto .

Per la progettazione di edifici energeticamente efficienti , sostenibili  e smart sono disponibili oggi  sia competenze professionali specifiche da parte dei progettisti del settore che  tecnologie innovative .

Ma il mercato della progettazione e’ condizionato dalla piena osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte degli Enti deputati ossia i Comuni .

Sin dalla legge n. 10/91 e con le successive disposizioni di legge e’ stato affidato ai Comuni il compito di  controllo in fase di richiesta di titoli abilitativi edilizi della qualita’ edilizia degli edifici nuovi e  la verifica che gli stessi rispondano ai  requisiti minimi di prestazione energetica dettati dalle leggi in materia. Ma agli stessi Comuni sono stati nel tempo ( ad es. dal D.Lgs. n. 115/2008 e dal  D.Lgs. n. 102/2014 )   affidati compiti di attuazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio comunale e nel territorio comunale.  

Per dar corso a tali adempimenti  i Comuni dovrebbero istituire   “ uffici energia”   dedicati  con le  competenze di carattere pubblicistico e di carattere privatistico o in alternativa o nei casi in cui non vi sia l’ obbligo di nomina   affidare le mansioni previste a soggetti  forniti delle competenze specialistiche o appositamente formati .

Individuazione delle barriere per l’applicazione delle normative e delle conseguenze negative dello stato dell’arte:

Se a fronte di tale corpus normativo e legislativo   i Comuni non esercitano il prescritto  controllo della qualita’ edilizia delle costruzioni si  ha come conseguenza a livello generale  :

-  l’impossibilita’  per i cittadini ed acquirenti , l’utenza finale,  di conoscere la qualita’ edilizia delle proprie  abitazioni

- la mancata attribuzione  da parte del mercato immobiliare di un maggior valore immobiliare agli edifici energeticamente piu’ efficienti e quindi di classe energetica elevata ,  vista l’ insufficiente informazione e sensibilizzazione dei cittadini  ;

- la disincentivazione dei costruttori piu’ lungimiranti ad investire in edifici ad alta efficienza e sostenibilita’ a fronte di una domanda orientata spesso sul mercato tradizionale;

- il  ritardo  nel  raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficienza energetica e di emissioni a livello nazionale ( il PAEE 2015 indica in 2,438 Mtep/anno i risparmi conseguenti all’applicazione del D.Lgs. n. 192/05 negli anni 2005-2013 )   .

Le negativita’ evidenziate non solo   rappresentano una delle barriere allo  sviluppo della green economy ed alla realizzazione di costruzioni ad alta efficienza e sostenibilita’   ma non consente neanche di verificare che il mercato delle costruzioni sia almeno costituito da edifici realizzati secondo i requisiti minimi di legge , incentivando indirettamente la possibilita’ di evasione dagli obblighi di legge   privilegiando risparmi economici a fronte della  richiesta qualita’ energetica .

La mancata applicazione delle disposizioni di legge quali il D.Lgs. n. 192/05 e la legge 10/91  e la mancanza di uffici tecnici dotati di figure professionali con specifiche competenze per il controllo dei progetti in fase di presentazione , in corso d’opera ed a fine dei lavori , incentiva involontariamente o l’evasione dagli obblighi  in fase progettuale, o la produzione di atti professionali non conformi alle disposizioni di legge ed in fase di esecuzione o la difformita’ dai progetti presentati o  realizzazioni prive di alcun controllo di qualita’ e conformita’ .  

Cio’ determina  una pesante perdita di occasioni professionali per i progettisti del settore energetico-impiantistico e la sottrazione di un mercato professionale, altrimenti disponibile , delegato  a progettisti con competenze  incongrue rispetto alle specificita’ richieste che assicurano solo gli aspetti meramente formali degli adempimenti , con la conseguenza della  perdita di mercato per le prestazioni  qualificate derivanti da  percorsi di studio specialistici e professionalita’ acquisite  .

Tale  situazione porta ad una  analoga contrazione e dequalificazione del mercato per il  settore dell’installazione impiantistica e della produzione dei componenti relativi all’efficienza energetica ed alle fonti rinnovabili.

Per i  Comuni  la  mancata istituzione di  uffici energia  non consente dal punto di vista  privatistico di esercitare la politica energetica dell’Ente e conseguentemente di gestire l’energia nel patrimonio comunale in modo efficiente anche nel caso in cui non vi siano obblighi specifici di nomina .

Analogamente avviene nella P.A. statale e comunque nei soggetti obbligati nel settore terziario, industria, ecc.. 

Ricordiamo che la legge 10/91 all’art. 19 prevedeva la nomina obbligatoria al di sopra di determinate soglie di   consumi energetici di una figura professionale , il  responsabile della conservazione ed uso razionale dell’energia, che ha il compito principale  di istituzione della  contabilita’ energetica e di individuazione dei possibili  intervento di efficientamento energetico del patrimonio comunale.

Nella attuale realta’  in cui le risorse nazionali ed i trasferimenti ai Comuni sono sempre piu’ esigui la presenza di tale figura in un Comune costituisce un key driver  per l’accesso ai fondi europei e nazionali da parte dello stesso  Comune , nell’ambito congruente di una pianificazione strategica adottata . Cio’  attribuisce  garanzia di effettivita’ ed efficacia ai finanziamenti pubblici erogati  in presenza di soggetti in grado di progettare e gestire gli interventi richiesti e finanziati . In tal senso si ritiene che la presenza di tale figura debba costituire una  condizionalita’ all’accesso ai finanziamenti  nazionali o regionali nel settore dell’energia .

Anche per progetti innovativi quali   “Smart Cities and Communities”   , in considerazione sia dell’aspetto preminente energetico di un master plan per la smart city  che delle competenze interdisciplinari richieste arricchiscono la figura dell’ Energy Manager del Comune di nuove  mansioni  relative allo  “ smart city designer “ ,  la cui presenza e’ un  importante fattore di successo per il progetto della Citta’  . Lo sviluppo delle  smart grids , dei sistemi di produzione  dell’energia da fonti rinnovabili , la gestione dei sistemi di  energia di distretti energetici , la mobilita’ elettrica  richiedono  nuove professionalita’ ingegneristiche ad altissimo profilo di innovazione che possono esplicarsi unicamente in presenza dell’adozione da parte del governo comunale di  pianificazioni  orientate alla trasformazione in una  smart city.

Anche in questo caso l’evasione dalla nomina dell’ Energy Manager   che sia un ingegnere dipendente o un consulente esterno   impedisce al Comune ed al territorio di poter usufruire di tali competenze e conduce alla necessita’ di  rivolgersi  direttamente a  grandi players nazionali ed alle  aziende del settore o spesso alla surroga con  ruoli  impropri da parte della componente politica e/o  dei soggetti piu’ sensibili ai temi .

Appare evidente come nei Comuni in cui non vi sia l’obbligo di nomina si ritiene comunque importante la presenza di personale tecnico qualificato deputato agli aspetti anche pubblicistici e privatistici della gestione razionale dell’energia e quindi anche alla promozione della partecipazione ad iniziative europee e nazionali in tema di efficienza energetica.

Il mercato della riqualificazione energetica  del patrimonio pubblico e privato e delle diagnosi energetiche, previste in ossequio al D.Lgs. n. 102/2014 ,  richiede  ulteriori  figure professionali  quali l’E.G.E. e l’Energy Auditor per dar corso  agli adempienti previsti.

Anche in questo caso le professionalita’ presenti  o  non trovano un idoneo mercato in base alle potenzialita’ previste  o sono sostituite da soggetti commerciali o impropri.

L’indagine del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri promossa dal Gruppo di Lavoro Energia , promossa dal nostro Presidente, membro del gruppo, ha delineato e dimostrato con  evidenza  la situazione su descritta .

 Documento: INDAGINE CNI EFFICIENZA ENERGETICA (Gennaio 2017)