La progettazione e realizzazione di edifici ed impianti deve rispondere ad una serie di disposizioni di legge in materia di efficienza energetica e promozione di fonti rinnovabili di energia.
I principali riferimenti normativi in materia di efficienza energetica sono:
- In primis la legge n.10 del 9-1-1991 “ Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- Il Regolamento di attuazione D.P.R. n. 412 26-8-1991 “ Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “
- Il D.Lgs. n. 192 del 19-8-2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
Per l’esercizio e manutenzione degli impianti termici :
- il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari” che modifica e regolarizza diversi aspetti accentuando l’importanza delle attività necessarie al contenimento dei costi e alla riduzione dei consumi. Fanno parte del decreto anche una serie di punti che impattano sull’attività dei manutentori di impianti termici e di condizionamento: infatti è indicato chiaramente che il terzo responsabile è responsabile di tutte le carenze normative dell’impianto e, in caso di non accettazione dell’incarico, tale responsabilità ricade sull’amministratore di condominio.
- Il D.Lgs. n. 102 del 04.07.2014, “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (GU Serie Generale n.165 del 18.07.2014).
La certificazione della prestazione energetica degli edifici e’ stata regolamentata dal:
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”.
Per la promozione dell’uso delle fonti rinnovabili di energia e’ stato emanato il:
- D.Lgs. 3 marzo 2011 , n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.”
Sono stati poi pubblicati, in data 15 luglio 2015 (“Gazzetta Ufficiale, serie generale n.162, supplemento ordinario n. 39”) i tre decreti, con relativi allegati, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici e che erano stati annunciati dal ministero dello Sviluppo Economico.
I provvedimenti del MiSE, approvati di concerto con i ministeri Ambiente, Infrastrutture, Salute e Difesa, riguardano:
- applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
- adeguamento del D.M. 26.06.2009 sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Tali decreti sono entrati in vigore dal 1 ottobre 2015 con i seguenti testi pubblicati in Gazzetta:
- D.M. 26.06.2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”: il decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
- D.M. 26.06.2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”: il decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
- D.M. 26.06.2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”: il decreto si pone la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il decreto, pertanto, definisce:
a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Per approfondimenti visitare la pagina http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Accanto alle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica si deve tener conto del Decreto Ministeriale n. 37 del 26-1-2008 “ Norme per la sicurezza degli impianti”
Il D.P.R. n. 380 del 6-giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” definisce i regimi amministrativi edilizi per la realizzazione degli edifici ed impianti.