ART. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “ENERGY MANAGERS” – Associazione di Tecnici per la gestione ottimale dell’Energia ed il Risparmio Energetico, con sede in Bari.
ART. 2 – L’Associazione non ha fini di lucro. Suo scopo principale è la promozione e lo sviluppo della corretta gestione delle risorse energetiche e delle innovazioni tecnologiche alle stesse connesse, dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, dell’uso sostenibile dell’energia, la promozione dello Sviluppo Sostenibile, la formazione, aggiornamento e la tutela dei Soci che operano nel settore. Mezzi principali per il raggiungimento degli scopi sociali sono la promozione e l’organizzazione di studi, ricerche e controlli, pubblicazioni, riunioni, discussioni tecniche, visite, viaggi d’istruzione, costituzione di biblioteche e banche dati, corsi di insegnamento. Il tutto mantenendosi in collegamento con Associazioni affini nazionali ed estere.
L’Associazione promuove ed organizza, altresì, convegni, fìere e rnostre specializzate nel settore.
ART. 3 – L’Associazione è indipendente da qualsiasi organizzazione politica, filosofica e confessionale e resta estranea ai rapporti di lavoro individuali e collettivi dei soci.
ART. 4 – La durata dell’Associazione è illimitata. L’esercizio sociale va dal I’ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da eventuali contributi ed erogazioni;
b) da eventuali fondi di riserva, costituiti dalle eccedenze di bilancio;
c) da incrementi patrimoniali che pervengono a qualunque titolo all’Associazione.
ART. 6 – Le entrate economiche sono costituite:
a) dalle quote annuali, versate dai Soci e fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
ART. 7 – Le quote annuali devono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.
Nessuna quota è dovuta dai Soci Onorari.
Il Tesoriere dell’Associazione cura la riscossione delle quote, rispondendone verso il Consiglio Direttivo.
Il versamento della quota è condizione essenziale per l’esercizio dei diritti di socio, per la richiesta di Assemblee Straordinarie e per la validità della partecipazione all’Assemblea.
ART. 8 – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre rnesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il mese di settembre quello preventivo.
ART. 9 – Possono far parte dell’Associazione:
a) quali Soci Fondatori tutti coloro che siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di “ENERGY MANAGER” rilasciato dalla Camera di Commercio
b) quali Soci Affiliati le persone fisiche che, pur non avendo i requisiti dei Soci Fondatori o Effettivi, intendano partecipare all’attività dell’Associazione, portando il loro contributo alla vita associativa;
c) quali Soci Collettivi, Sostenitori ed Onorari le persone fisiche e giuridiche, interessate agli scopi sociali che, per particolari meriti, il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, ritenga di dover accogliere nell’Associazione.
ART. 10 – 1 Soci si distinguono in Fondatori, Effettivi. Affiliati, Collettivi, Sostenitori ed Onorari.
a) Soci Fondatori:
sono quelli che hanno frequentato il corso Energy Managers promosso dalla Camera di Commercio di Bari nell’anno 1985 e che hanno conseguito l’attestato di frequenza rilasciato dalla Camera di Commercio di Bari e dall’ E.N.E.A. con sede in Roma;
b) Soci Effettivi:
sono quelli che operano nel campo di attività per cui l’Associazione è stata costituita;
c) Soci Affiliati:
sono le persone fisiche che, pur non avendo i requisiti delle prime due categorie, intendano partecipare all’attività dell’Associazione, portando il loro contributo alla vita associativa;
d) Soci Collettivi:
sono gli Enti e le persone giuridiche che desiderano partecipare all’attività dell’Associazione.
I Soci Collettivi contribuiscono con una quota sociale pari al almeno cinque volte la quota ordinaria e delegano un solo loro rappresentante con tutti i diritti di Socio Effettivo;
e) Soci Sostenitori:
sono i soci di cui alle precedenti lettere che contribuiscono con urta quota pari ad almeno dieci volte la quota ordinaria;
f) Soci Onorari: la categoria comprende studiosi e tecnici di chiara fama, anche estranei agli specifici settori dell’Associazione, ai quali l’associazione desidera rendere un particolare omaggio.
La nomina a Socio Onorario deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, su proposta della maggioranza dei Soci Fondatori.
Nessuna quota associativa è da questi dovuta. Il possesso dei requisiti per l’assegnazione alle varie categorie di Soci sarà valutato dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione all’Associazione viene decisa all’ ‘unanimità dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto deve essere motivato e deve essere notificato per iscritto e in via riservata agli interessati. Contro il rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale può deliberare per la ripetizione, una sola volta, dell’istruzione della domanda. Il passaggio ad altra categoria di Soci deve essere richiesto dal Socio ed approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 11 – I Soci hanno diritto:
a) di partecipare alle attività culturali dell’Associazione;
b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
e) di recedere in qualunque momento dalla qualità di Socio, dando preavviso al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data in cui si intende recedere;
d) di ricevere la tessera sociale,
e) di ottenere a condizioni di favore le pubblicazioni dell’Associazione.
ART. 12 – Tutti i Soci ammessi al voto hanno diritto ad un voto ciascuno.
Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con i versamenti ed i Soci Onorari.
Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto i Soci Fondatori ed Effettivi, in regola con i versamenti. ed i Soci Onorari.
ART. 13 – Ai soci possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) la censura, inflitta dal Consiglio Direttivo. per fatti lievi;
b) la sospensione, con durata da uno a sei mesi. inflitta dal Consiglio Direttivo per fatti gravi ma che non intaccano la figura morale del socio;
e) la radiazione, inflitta dal Consiglio Direttivo, per fatti gravissimi attinenti la condotta morale del Socio sia nei riguardi dell’Associazione che della Comunità.
I provvedimenti disciplinari devono essere comunicati al Socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. Contro i provvedimenti disciplinari è &messo ricorso al Collegio dei Probiviri.
ART. 14 – Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Probiviri.
ART. 15 – Tutte le cariche sociali durano un triennio.
Gli eletti assumono la carica entro un termine massimo di trenta giorni dalla elezione. o della avvenuta conoscenza della elezione. Gli Organi sociali rimangono comunque in carica sino all’insediamento dei nuovi eletti.
ASSEMBLEA
ART. 16 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto, e si distingue in ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a) provvede alla nomina delle cariche sociali;
b) ratifica la nomina dei Soci Onorari;
e) approva i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
d) delibera sulle questioni di maggior importanza riguardanti l’attività dell’Associazione e sulle direttive di ordine generale.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche della Statuto Sociale.
ART. 17 – L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce per:
a) ascoltare e discutere la relazione del Presidente sulla attività sociale dell’anno decorso;
b) ascoltare e discutere la relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo;
e) ascoltare e discutere la relazione sul bilancio preventivo ad essa presentata dal Presidente;
d) approvare la elezione, allo scadere delle cariche, dei membri del Consiglio Direttivo, e con votazioni separate, dei Probiviri.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. può deliberare che queste votazioni avvengano per referendum per posta e ne fissa le modalità.
ART. 18 – Le Assemblee Straordinarie possono essere tenuto su richiesta scritta:
a) dei venticinque per cento dei Soci aventi diritto di voto;
b) della maggioranza del Consiglio Direttivo;
c) del Presidente,
d) del Tesoriere.
ART. 19 – Ciascun Socio avente diritto di voto ha facoltà, in sede di Assemblea, di presentare deleghe in numero non superiore a tre e sempre per altri Soci in regola con i versamenti.
ART. 20 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (almeno un giorno dopo la prima e nella stessa sede), qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti. Delibera validamente con la maggioranza dei voti dei soci presenti (ad eccezione di quanto è detto nel successivo articolo 37). L’Assemblea delibera limitatamente agli argomenti posti all’ordine del giorno.
ART. 21 – L’Assemblea ordinaria può anche deliberare per referendum per posta di tutti i Soci aventi diritto di voto: a) per rinvio a tale forma di voto da parte dell’Assemblea riunita in normale convocazione; b) per richiesta espressa e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. In tal caso, nell’indice il referendum, dovranno essere espressamente indicati i motivi delle proposte e delle opposizioni; e) per l’elezione del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Probiviri.
ART. 22 – Dovranno essere tenute regolari riunioni dell’Associazione, almeno trimestrali, quando e dove il Consiglio Direttivo deciderà, con manifestazioni atte a sviluppare l’interesse dei soci, attirare e promuovere l’interesse dei Tecnici.
ART. 23 – Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile, che viene determinato ad ogni elezione da parte dell’Assemblea. con l’unica limitazione che i due quinti dei membri del Consiglio devono essere scelti tra Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e gli addetti ai settori di preminente interesse dell’Associazione nel numero opportuno.
ART. 24 – Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. purché siano presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti decide il voto di chi presiede il Consiglio.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà dì cooptare quali Consiglieri aggiunti. con votazione a maggioranza assoluta. quei Soci che siano in condizione di collaborare in modo particolarmente efficace allo svolgimento dell’attività dell’associazione.
I Consiglieri aggiunti hanno voto consultivo ma non deliberativo.
Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno ogni due mesi.
ART. 25 – Il Consiglio Direttivo:
a) delibera su tutti i provvedimento tesi allo sviluppo ed al buon funzionamento dell’Associazione,
b) vigila sul funzionamento dei servizi-settori dell’Associazione;
c) sottopone all’Assemblea il bilancio annuale;
d) ha il potere di stipulare qualsiasi contratto o convenzione nell’interesse dell’Associazione. Il Consiglio è perciò autorizzato a nominare procuratori. stabilendone i poteri;
e) esamina tutte le domande di iscrizione all’Associazione e decide sull’ammissibilità o meno dei richiedente e sulla categoria di socio;
f) decide gli indirizzi generali delle eventuali pubblicazioni;
g) valuta e decide su tutti i provvedimento disciplinari;
h) è autorizzato a prendere tutte quelle deliberazioni che non richiedono il parere di tutti i membri dell’Associazione, con obbligo però di relazionarne all’Assemblea annuale;
i) i Consiglieri, così come tutti gli altri componenti delle altre cariche sociali o commissioni, non ricevono alcun stipendio o compenso per il loro servizio come tali;
l) in caso di vacatio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo elegge il primo dei non eletti, e così via.
ART. 26 – I Consiglieri espletano quegli altri doveri e servizi inerenti alla loro carica, in armonia anche con le deleghe del Consiglio.
La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è doverosa e necessaria affinché le decisioni siano espresse dalla collettività dei Consiglio stesso.
In caso di assenza dalle riunioni del Consiglio Direttivo, il Consigliere è tenuto ad esprimere, con lettera indirizzata al Presidente almeno tre giorni prima della riunione. il suo pensiero sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consigliere che risulta assente per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade automaticarnente dalla carica.
ART. 27 – Sono eleggibili alla carica di Consiglieri. e quindi di Presidente e Tesoriere, i soli Soci Fondatori, Effettivi ed Onorari. Il Presidente ed il Tesoriere vengono eletti con votazioni separate all’interno del Consiglio Direttivo. Ove i candidati alla carica di Presidente o di Tesoriere siano più di uno. risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validi. Le schede per le elezioni debbono contenere la lista di tutti coloro che hanno presentato la candidatura. Di ogni candidato saranno indicate le generalità, l’occupazione abituale e l’indirizzo, quali risultano presso la Segretaria.
Lo spoglio delle schede è curato da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dallo stesso Consiglio Direttivo.
ART. 28 – Il Presidente:
a) rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente;
b) presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; è il principale esponente dell’Associazione. Ove in una riunione siano assenti sia il Presidente che il Vice Presidente, la presidenza viene assunta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, in ciò assistito dal Segretario dell’Associazione ed eventualmente da una segreteria, i cui componenti possono essere anche non soci ed assunti con contratto d’impiego.
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, con il Tesoriere a firma congiunta, ha facoltà di esigere e quietanzare qualsiasi somma ed effettuare qualsiasi operazione con le Poste o Istituti di Credito, sia per gli affari di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Per quelli però di straordinaria amministrazione è subordinato al parere vincolante del Consiglio Direttivo.
In caso di vacatio del Presidente si dovrà procedere ad immediata elezione all’interno del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituirà a tutti gli effetti il Presidente per un periodo non superiore a quattro mesi.
ART. 29 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel proprio seno il Presidente, e delibera le modalità del proprio funzionamento.
Ad esso spetta di dirimere le vertenze tra i Soci e tra questi e l’Associazione, e di giudicare sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri. il Socio può ricorrere all’Assemblea immediatamente successiva alla data della decisione. Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 30 – Il Segretario, come organo esecutivo, è designato per nomina dal Presidente, con l’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Segretario deve informare delle convocazioni di Assemblee o di riunioni rispettivamente tutti i Soci dell’Associazione ed i membri delle varie cariche sociali.
Egli dove tenere una lista aggiornata di tutti i Soci e dei membri delle varie cariche sociali e tutti quei libri, documenti e registrazioni che l’Associazione o il Consiglio Direttivo decidano, e che devono essere aperti alla consultazione di ciascun Socio.
Egli deve notificare tempestivamente a tutti i componenti delle varie cariche sociali la rispettiva elezione o nomina.
ART. 31 – Il Tesoriere tiene opportune registrazioni dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Egli presenta all’Assemblea annuale la relazione sul bilancio approvato dal Consiglio Direttivo.
L’anno di attività sociale e l’esercizio ordinario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di vacatio del Tesoriere, il Presidente. deve avocare a sé tale funzione. per un periodo massimo dì quarantacinque giorni sino alla nomina del nuovo Tesoriere da parte dei Consiglio direttivo.
ART. 32 – Il Presidente può, per ogni necessità, istituire commissioni di almeno tre membri e ne nomina il Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente della Commissione può intervenire, a sua richiesta alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il Presidente della Commissione può nominare, a suo insindacabile giudizio, altri componenti della Commissione e risponderà personalmente dell’operato della Commissione stessa sia verso il Consiglio Direttivo che verso l’Assemblea.
ART. 33 – Nell’ambito di particolari situazioni regionali e/o provinciali. i Soci possono provvedere alla nomina di un loro Fiduciario, nomina che deve avvenire attraverso l’elezione con referendum limitato ai soli Soci Fondatori.
Il Fiduciario può intervenire, a sua richiesta. alle riunioni del Consiglio Direttivo per esporre particolari problemi. Il Fiduciario avrà, limitatamente a questo caso, voto consultivo e non deliberativo.
ART. 34 – Nessun contributo da parte dei componenti le varie cariche sociali, tranne le quote associative, può essere sollecitato senza l’approvazione scritta del Consiglio Direttivo.
Nessun associato ha facoltà di usare il nome o il marchio dell’Associazione senza il consenso scritto del Consiglio Direttivo. L’Associazione non svolge alcuna attività atta a favorire interessi privati.
ART. 35 – L’Associazione può partecipare o collegarsi ad altre Associazioni Scientifiche, Tecniche e Culturali di contenuto affini, su decisione dei Consiglio Direttivo.
ART. 36 – Le modifiche dello Statuto, chiaramente motivate, possono essere proposte: a) dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo; b) da almeno un terzo dei Soci Le modifiche dello Statuto vanno discusse dall’Assemblea riunita in seduta straordinaria ed approvate a maggioranza semplice dei presenti.
ART. 37 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato a maggioranza fra tutti i Soci Fondatori. Le eventuali attività finanziarie devono essere devolute gratuitamente ad Enti o Associazioni culturali ero scientifiche del ramo.
ART. 38 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nell’Atto Costitutivo, si fa espresso riferimento alle norme in materia. F.to: Amato Domenico – Filippo Ambruosi – Massimo Candeo – Pasquale Capezzuto – Domenico Carella – Michele Cisternino – De Donno Vincenzo – Pasquale Doronzo – Vito Leonardo Gallo – Aldo Gerbino – Giuseppe Laonigro – Giovanni Lepore – Liberti Nicola – Giuseppe Malerba – Mercurio Rocco – Domenico Monacelli – Carlo Musaio Somma – Muscatelli Vito Domenico – Raffaele Papa – Michele Pisciotta – Cesare Trematore – Pietro Trematore